Sentenza 104/1973 (ECLI:IT:COST:1973:104)
Massima numero 6758
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 104/73 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MATERIA ELETTORALE - INCOMPENZA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DELIBERAZIONE DEL 17 APRILE 1972, N. 4363 - NOMINA DI UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DI OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROPAGA DA ELETTORALE IN SOSTITUZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE INADEMPIENTE - INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 104/73 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MATERIA ELETTORALE - INCOMPENZA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DELIBERAZIONE DEL 17 APRILE 1972, N. 4363 - NOMINA DI UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DI OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROPAGA DA ELETTORALE IN SOSTITUZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE INADEMPIENTE - INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Non avendo la Regione Emilia-Romagna alcuna competenza legislative e amministrativa in materia elettorale, spetta allo Stato il potere di nominare un commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi per le affissioni della propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e per conseguenza va annullato il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore. L'intervento sostitutivo del comitato e' lesivo della competenza statale e non e' giustificabile ai sensi degli artt. 130 Cost., 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e V disp. trans. dello statuto regionale, giacche' il controllo previsto da queste norme si riferisce unicamente agli organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti rientranti nella loro competenza istituzionale e non puo', per contro, estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di attribuzioni statali ad essi demandate.
Non avendo la Regione Emilia-Romagna alcuna competenza legislative e amministrativa in materia elettorale, spetta allo Stato il potere di nominare un commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi per le affissioni della propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e per conseguenza va annullato il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore. L'intervento sostitutivo del comitato e' lesivo della competenza statale e non e' giustificabile ai sensi degli artt. 130 Cost., 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e V disp. trans. dello statuto regionale, giacche' il controllo previsto da queste norme si riferisce unicamente agli organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti rientranti nella loro competenza istituzionale e non puo', per contro, estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di attribuzioni statali ad essi demandate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 212
art. 59
statuto regione Emilia Romagna
n. 0
art. 0 V disp.tr.