Sentenza 105/1973 (ECLI:IT:COST:1973:105)
Massima numero 6760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 105/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE PROPOSTA DOPO AVER GIA' STATUITO, CON SENTENZA NON DEFINITIVA, IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMA (IMPUGNATA) NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD.CIV., ART. 580 - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIBILI.
SENT. 105/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE PROPOSTA DOPO AVER GIA' STATUITO, CON SENTENZA NON DEFINITIVA, IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMA (IMPUGNATA) NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD.CIV., ART. 580 - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI E NON RICONOSCIBILI.
Testo
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiche' il giudice a quo ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione e' ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalita' successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacita' di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale gia' statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiche' il giudice a quo ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione e' ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalita' successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacita' di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale gia' statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23