Sentenza 106/1973 (ECLI:IT:COST:1973:106)
Massima numero 6764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/73 D. PROCESSO CIVILE - TERMINI PERENTORI - IMMUTABILITA' - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA - CONCETTO INDETERMINATO DI ESSI - POSSIBILI ABUSI IN SEDE DI APPLICAZIONE - IPOTESI IN CUI RICORRANO CIRCOSTANZE STRAORDINARIE - ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE.
SENT. 106/73 D. PROCESSO CIVILE - TERMINI PERENTORI - IMMUTABILITA' - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - IRRILEVANZA - CONCETTO INDETERMINATO DI ESSI - POSSIBILI ABUSI IN SEDE DI APPLICAZIONE - IPOTESI IN CUI RICORRANO CIRCOSTANZE STRAORDINARIE - ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE.
Testo
I concetti di caso fortuito e di forza maggiore non sono cosi' rigorosamente determinati da escludere l'eventualita' che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili abusi; mentre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi - tra i quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 1971 ha ritenuto incluso quello delle notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.
I concetti di caso fortuito e di forza maggiore non sono cosi' rigorosamente determinati da escludere l'eventualita' che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili abusi; mentre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi - tra i quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 1971 ha ritenuto incluso quello delle notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte