Sentenza 106/1973 (ECLI:IT:COST:1973:106)
Massima numero 6766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6761  6762  6763  6764  6765


Titolo
SENT. 106/73 F. PROCESSO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MODO DI DEDUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 244, ULTIMO COMMA - TERMINI PERENTORI ASSEGNATI DAL GIUDICE ISTRUTTORE ALLE PARTI PER FORMULARE O INTEGRARE LE INDICAZIONI PRESCRITTE NEI DUE COMMI PRECEDENTI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalita' della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte