Sentenza 106/1973 (ECLI:IT:COST:1973:106)
Massima numero 6766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/73 F. PROCESSO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MODO DI DEDUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 244, ULTIMO COMMA - TERMINI PERENTORI ASSEGNATI DAL GIUDICE ISTRUTTORE ALLE PARTI PER FORMULARE O INTEGRARE LE INDICAZIONI PRESCRITTE NEI DUE COMMI PRECEDENTI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/73 F. PROCESSO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MODO DI DEDUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 244, ULTIMO COMMA - TERMINI PERENTORI ASSEGNATI DAL GIUDICE ISTRUTTORE ALLE PARTI PER FORMULARE O INTEGRARE LE INDICAZIONI PRESCRITTE NEI DUE COMMI PRECEDENTI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalita' della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. proc. civ., che, disciplinando le modalita' della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le circostanze, puo' assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte