Sentenza 107/1973 (ECLI:IT:COST:1973:107)
Massima numero 6767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/73. LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 8 - VIOLAZIONE DEI MINIMI INDEROGABILI - SANZIONI PENALI PER IL DATORE DI LAVORO - AMMENDA PER OGNI LAVORATORE CUI NON SIANO CORRISPOSTI I MINIMI - LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, ART. 23 - ASSUNZIONE DI APPRENDISTI SENZA IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - AMMENDA PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL REATO - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/73. LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 8 - VIOLAZIONE DEI MINIMI INDEROGABILI - SANZIONI PENALI PER IL DATORE DI LAVORO - AMMENDA PER OGNI LAVORATORE CUI NON SIANO CORRISPOSTI I MINIMI - LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, ART. 23 - ASSUNZIONE DI APPRENDISTI SENZA IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - AMMENDA PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE DEL REATO - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralita' di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Cio', pero', non viola il principio di equaglianza, perche' il legislatore, nel suo apprezzamento, e' libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda piu' rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' e' irrazionale che all'importanza e alla specialita' degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di cosi' notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui e' ispirato l'istituto della continuazione.
Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralita' di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Cio', pero', non viola il principio di equaglianza, perche' il legislatore, nel suo apprezzamento, e' libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda piu' rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' e' irrazionale che all'importanza e alla specialita' degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di cosi' notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui e' ispirato l'istituto della continuazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte