Sentenza 109/1973 (ECLI:IT:COST:1973:109)
Massima numero 6769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 109/73. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1744, ART. 5, PRIMO COMMA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/73. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1744, ART. 5, PRIMO COMMA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualita' d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualita' successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparita' di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversita' della disciplina giustificata, oltre che dalla facilita' di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente e' da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non gia' di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva di ciascuno.
La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualita' d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualita' successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparita' di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversita' della disciplina giustificata, oltre che dalla facilita' di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente e' da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non gia' di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva di ciascuno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte