Sentenza 110/1973 (ECLI:IT:COST:1973:110)
Massima numero 6770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6771  6772


Titolo
SENT. 110/73 A. SICUREZZA PUBBLICA - GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DI TRATTENIMENTO - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 68, 69 E 86 - OBBLIGO DI LICENZA PER L'INSTALLAZIONE NEI BAR (ANCHE PER UN SOLO APPARECCHIO) - ASSUNTA RICOMPRENSIONE DELL'IMPIANTO DI APPARECCHI NELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL BAR - ESCLUSIONE - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 41).

Testo
L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla liberta' d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attivita'. Pertanto e' infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali e' richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacche' tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte