Sentenza 111/1973 (ECLI:IT:COST:1973:111)
Massima numero 6773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6774


Titolo
SENT. 111/73 A. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119, ART. 1, TERZO COMMA (DI CONVERSIONE DEL D.L. 15 FEBBRAIO 1969, N. 9) - STUDI SVOLTI NELL'ISTITUTO TECNICO - ESAME FINALE DI MATURITA' - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - NON VIOLA L'ART. 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (recte: 5) aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prevede che l'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione, essendo stata la stessa questione dichiarata non fondata con la sentenza n. 43 del 1972 e non contenendo la nuova ordinanza di rimessione argomenti nuovi che impongano un riesame del problema da parte della Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte