Sentenza 111/1973 (ECLI:IT:COST:1973:111)
Massima numero 6774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6773
Titolo
SENT. 111/73 B. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119, ART. 1, TERZO COMMA (DI CONVERSIONE DEL D.L. 15 FEBBRAIO 1969, N. 9) - STUDI SVOLTI NELL'ISTITUTO TECNICO - ESAME FINALE DI MATURITA' - ABILITA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE SONO TENUTI A SOSTENERE UN ESAME DI STATO A CARATTERE PROFESSIONALE - FONDAMENTO IN UNA RAZIONALE VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE PUBBLICISTICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 111/73 B. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI RAGIONIERE - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119, ART. 1, TERZO COMMA (DI CONVERSIONE DEL D.L. 15 FEBBRAIO 1969, N. 9) - STUDI SVOLTI NELL'ISTITUTO TECNICO - ESAME FINALE DI MATURITA' - ABILITA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE SONO TENUTI A SOSTENERE UN ESAME DI STATO A CARATTERE PROFESSIONALE - FONDAMENTO IN UNA RAZIONALE VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE PUBBLICISTICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui secondo una certa interpretazione determina un differente trattamento tra professionisti nel senso che mentre per talune categorie e' prescritto oltre all'esame conclusivo degli studi anche un esame di abilitazione all'esercizio della professione, per altre, invece, cotesto secondo esame non sarebbe previsto. Infatti, per un verso, relativamente ai ragionieri - cui l'ordinanza si riferisce - anche dopo l'entrata in vigore della legge del 1969 continua ad avere vigore la disciplina dettata con la legge n. 715 del 1906, per cui per l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono aver compiuto un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico; per altro verso, non e' consentito ravvisare alcuna ingiustificata differenza nei confronti della disciplina dettata per altri professionisti, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di criteri e strumenti diretti al concreto accertamento delle qualita', attitudini e capacita' professionali.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui secondo una certa interpretazione determina un differente trattamento tra professionisti nel senso che mentre per talune categorie e' prescritto oltre all'esame conclusivo degli studi anche un esame di abilitazione all'esercizio della professione, per altre, invece, cotesto secondo esame non sarebbe previsto. Infatti, per un verso, relativamente ai ragionieri - cui l'ordinanza si riferisce - anche dopo l'entrata in vigore della legge del 1969 continua ad avere vigore la disciplina dettata con la legge n. 715 del 1906, per cui per l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono aver compiuto un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico; per altro verso, non e' consentito ravvisare alcuna ingiustificata differenza nei confronti della disciplina dettata per altri professionisti, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di criteri e strumenti diretti al concreto accertamento delle qualita', attitudini e capacita' professionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte