Sentenza 112/1973 (ECLI:IT:COST:1973:112)
Massima numero 6775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6776  6777  6778  6779  6780


Titolo
SENT. 112/73 A. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PER DANNI ARRECATI ALL'AMMINISTRAZIONE - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7, ART. 53, SECONDO COMMA - ATTIENE AI RAPPORTI INTERNI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED I SUOI DIPENDENTI A SEGUITO DI UNA PRONUNCIA ASSOLUTORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROMOSSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA - IRRILEVANZA PER LA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 53, secondo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971, n.7 (contenente norme sull'ordinamento degli Uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale), la quale stabilisce che l'Amministrazione rimborsi al dipendente dichiarato esente da responsabilita' le spese sostenute per il giudizio, e' manifestamente irrilevante nel corso di un giudizio di responsabilita', non essendo la Corte dei conti chiamata a farne ne' diretta ne' indiretta applicazione: la norma si riferisce, infatti, a rapporti interni tra l'Amministrazione regionale e i suoi dipendenti, successivi al giudizio di responsabilita', per il caso che tale giudizio abbia a concludersi con pronuncia assolutoria e pertanto nessuna influenza potrebbe su quest'ultimo esplicare una qualsiasi decisione della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte