Sentenza 112/1973 (ECLI:IT:COST:1973:112)
Massima numero 6778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6775  6776  6777  6779  6780


Titolo
SENT. 112/73 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ART. 14, LETT. P. E Q - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI REGIONALI E STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI IN OGNI CASO NON INFERIORE A QUELLO DEL PERSONALE DELLO STATO - LIMITI - POSSIBILITA' DI UNA DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO A QUELLA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO.

Testo
L'attribuzione alla Regione siciliana di una potesta' legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art. 14 lett. p dello Statuto) e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato" (art. 14 lett. q dello Statuto), che incontra i soli limiti delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, oltre a quelli del rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, implica la possibilita' che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali, ed i connessi obblighi e responsabilita', ricevano una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per gli impiegati dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte