Sentenza 150/2020 (ECLI:IT:COST:2020:150)
Massima numero 43443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 16/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Titolo
Thema decidendum - Censure formulate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Thema decidendum - Censure formulate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 sono inammissibili le censure della parte del giudizio a quo, costituitasi nel giudizio incidentale, in quanto travalicano e tendono ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come tracciato dall'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 26 del 2020).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 sono inammissibili le censure della parte del giudizio a quo, costituitasi nel giudizio incidentale, in quanto travalicano e tendono ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come tracciato dall'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 26 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte