Sentenza 112/1973 (ECLI:IT:COST:1973:112)
Massima numero 6780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6775  6776  6777  6778  6779


Titolo
SENT. 112/73 F. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7, ART. 52, PRIMO COMMA - RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI PER DANNI ARRECATI ALLA REGIONE - LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI COLPA GRAVE E DI DOLO - ESCLUSIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE ABBIAMO ARRECATO DANNO ALLA REGIONE NELLO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DI ESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
E' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 52, primo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971 (contenente norme sull'ordinamento degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale). nella parte in cui, limitando la responsabilita' degli impiegati della Regione, per danni a questa arrecati in violazione di obblighi di servizio, ai casi di dolo e colpa grave, esclude dalla stessa disciplina gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano anche essi recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle sue dipendenze.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte