Sentenza 112/1973 (ECLI:IT:COST:1973:112)
Massima numero 6780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 112/73 F. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7, ART. 52, PRIMO COMMA - RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI PER DANNI ARRECATI ALLA REGIONE - LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI COLPA GRAVE E DI DOLO - ESCLUSIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE ABBIAMO ARRECATO DANNO ALLA REGIONE NELLO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DI ESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 112/73 F. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7, ART. 52, PRIMO COMMA - RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI PER DANNI ARRECATI ALLA REGIONE - LIMITAZIONE ALLE IPOTESI DI COLPA GRAVE E DI DOLO - ESCLUSIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE ABBIAMO ARRECATO DANNO ALLA REGIONE NELLO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DI ESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
E' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 52, primo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971 (contenente norme sull'ordinamento degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale). nella parte in cui, limitando la responsabilita' degli impiegati della Regione, per danni a questa arrecati in violazione di obblighi di servizio, ai casi di dolo e colpa grave, esclude dalla stessa disciplina gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano anche essi recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle sue dipendenze.
E' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 52, primo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971 (contenente norme sull'ordinamento degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale). nella parte in cui, limitando la responsabilita' degli impiegati della Regione, per danni a questa arrecati in violazione di obblighi di servizio, ai casi di dolo e colpa grave, esclude dalla stessa disciplina gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano anche essi recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle sue dipendenze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte