Ordinanza 113/1973 (ECLI:IT:COST:1973:113)
Massima numero 6781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6782


Titolo
ORD. 113/73 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10, QUINTO COMMA, E 112, ULTIMO COMMA - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE CIVILE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO - NON VIOLANO L'ART. 76 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionali degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963 n. 15 e con riferimento all'art. 76 della Costituzione, gia' dichiarate infondate con sentenza n. 78 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  19/01/1963  n. 15  art. 30