Sentenza 116/1973 (ECLI:IT:COST:1973:116)
Massima numero 6788
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 116/73 D. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI - ENTRATE RISCOSSE IN SICILIA O ATTINENTI A FATTISPECIE TRIBUTARIE MATURATE IN SICILIA MA RISCOSSE FUORI DEL SUO TERRITORIO - SPETTANZA ALLA REGIONE.
SENT. 116/73 D. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI - ENTRATE RISCOSSE IN SICILIA O ATTINENTI A FATTISPECIE TRIBUTARIE MATURATE IN SICILIA MA RISCOSSE FUORI DEL SUO TERRITORIO - SPETTANZA ALLA REGIONE.
Testo
A completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine di assicurare alla regione i mezzi finanziari occorenti alla esplicazione delle sue competenze istituzionali, il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ha la funzione di determinare i criteri del riparto del gettito di tributi erariali, attribuendo alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia (art. 2), nonche' quelle, che, sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in Sicilia, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del suo territorio (art. 4). Tale attribuzione, peraltro, si verifica quando lo Stato, anche con legge, al fine di razionale organizzazione degli uffici, determini modifiche nelle competenze di questi e, al caso, disciplini diversamente le modalita' della riscossione, ma e', invece, da escludersi quando, nell'esercizio della sua potesta', lo Stato medesimo abbia modificato i principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, senza possibilita' di interferenza da parte della Regione.
A completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine di assicurare alla regione i mezzi finanziari occorenti alla esplicazione delle sue competenze istituzionali, il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ha la funzione di determinare i criteri del riparto del gettito di tributi erariali, attribuendo alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia (art. 2), nonche' quelle, che, sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in Sicilia, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del suo territorio (art. 4). Tale attribuzione, peraltro, si verifica quando lo Stato, anche con legge, al fine di razionale organizzazione degli uffici, determini modifiche nelle competenze di questi e, al caso, disciplini diversamente le modalita' della riscossione, ma e', invece, da escludersi quando, nell'esercizio della sua potesta', lo Stato medesimo abbia modificato i principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, senza possibilita' di interferenza da parte della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte