Sentenza 150/2020 (ECLI:IT:COST:2020:150)
Massima numero 43444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  24/06/2020;  Decisione del  24/06/2020
Deposito del 16/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43441  43442  43443  43445


Titolo
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità del lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - l'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La norma censurata dai Tribunali di Bari e di Roma, nel prevedere un criterio di commisurazione dell'indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale ancorato in via esclusiva all'anzianità di servizio, determina un'indebita omologazione di situazioni profondamente diverse, accentua la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia e tutela della dignità della persona del lavoratore, soprattutto nei casi di modesta anzianità di servizio. Il giudice, pertanto, nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, determinerà l'indennità innanzitutto in base all'anzianità di servizio e, in chiave correttiva, con apprezzamento motivato, potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso concreto, come la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Spetta in ogni caso alla responsabilità del legislatore ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicendarsi di interventi frammentari. (Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018, n. 364 del 1991, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982, n. 45 del 1965).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte