Sentenza 116/1973 (ECLI:IT:COST:1973:116)
Massima numero 6790
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 116/73 F. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1965, N. 1379 - TRIBUTO SULLE UTENZE TELEFONICHE - MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO E DEL PAGAMENTO - IL TRIBUTO NON HA FONTE IN FATTISPECIE MATURATE NELL'AMBITO REGIONALE - COMPETENZA DELLO STATO ALLA RISCOSSIONE.
SENT. 116/73 F. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1965, N. 1379 - TRIBUTO SULLE UTENZE TELEFONICHE - MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO E DEL PAGAMENTO - IL TRIBUTO NON HA FONTE IN FATTISPECIE MATURATE NELL'AMBITO REGIONALE - COMPETENZA DELLO STATO ALLA RISCOSSIONE.
Testo
Atteso che la legge 6 dicembre 1965, n. 1379 (che ha cessato di aver vigore col 31 dicembre 1972, per effetto dell'art. 90 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede l'accertamento del tributo in base a denunzia da presentarsi annualmente dalla societa' concessionaria dei servizi telefonici all'ufficio del registro del luogo nel quale detta societa' ha sede legale (nella specie a quello di Torino, avendo in questa citta' la sede legale la Soc. S.I.P.), e che l'obbligo di corrispondere in abbonamento il tributo, risulta a carico della societa' medesima, unica obbligata in base all'accertamento ed al pagamento nel luogo stabilito per la denunzia, il tributo in contestazione non ha fonte in alcun caso, in fattispecie maturate nell'ambito regionale, onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla Regione in riferimento alla riscossione di esso.
Atteso che la legge 6 dicembre 1965, n. 1379 (che ha cessato di aver vigore col 31 dicembre 1972, per effetto dell'art. 90 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede l'accertamento del tributo in base a denunzia da presentarsi annualmente dalla societa' concessionaria dei servizi telefonici all'ufficio del registro del luogo nel quale detta societa' ha sede legale (nella specie a quello di Torino, avendo in questa citta' la sede legale la Soc. S.I.P.), e che l'obbligo di corrispondere in abbonamento il tributo, risulta a carico della societa' medesima, unica obbligata in base all'accertamento ed al pagamento nel luogo stabilito per la denunzia, il tributo in contestazione non ha fonte in alcun caso, in fattispecie maturate nell'ambito regionale, onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla Regione in riferimento alla riscossione di esso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte