Sentenza 117/1973 (ECLI:IT:COST:1973:117)
Massima numero 6792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6793  6794  6795  6796  6797  6798


Titolo
SENT. 117/73 A. PROCESSO PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955 N. 932 (ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517), ART. 6 - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO DI DICHIARARNE LA NULLITA' (EX ARTT. 387 E 185 COD. PROC. PEN.) E DI RINNOVARE O RETTIFICARE DIRETTAMENTE GLI ATTI INVALIDI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.

Testo
L'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica al c.p.p., stabilisce che il giudice d'appello il quale dichiara la nullita' della sentenza istruttoria, impugnata a termini dell'art. 387 del codice predetto, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185, procede direttamente a norma dell'art. 189, In forza di quest'ultima disposizione al giudice d'appello e' attribuita la potesta' di rinnovare e rettificare direttamente gli atti invalidi del procedimento istruttorio. Allo stesso giudice e' demandato il potere di emettere il provvedimento conclusivo della istruzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte