Sentenza 117/1973 (ECLI:IT:COST:1973:117)
Massima numero 6795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 117/73 D. GIURISDIZIONE - DOPPIO GRADO DELLA COGNIZIONE DI MERITO - NON E' COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE, NE' INERISCE ALLA GARANZIA DELLA DIFESA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI STRUTTURARE DIVERSAMENTE IL PROCESSO DI APPELLO.
SENT. 117/73 D. GIURISDIZIONE - DOPPIO GRADO DELLA COGNIZIONE DI MERITO - NON E' COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE, NE' INERISCE ALLA GARANZIA DELLA DIFESA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI STRUTTURARE DIVERSAMENTE IL PROCESSO DI APPELLO.
Testo
Il doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. Puo' ritenersi, anzi, che il principio del doppio grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicche', senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore ordinario puo' diversamente strutturare il processo di appello disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo del gravame e l'opportunita' o meno della rimessione della causa al primo giudice. E cio' anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si adducono nullita' incidenti sul procedimento di primo grado.
Il doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. Puo' ritenersi, anzi, che il principio del doppio grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicche', senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore ordinario puo' diversamente strutturare il processo di appello disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo del gravame e l'opportunita' o meno della rimessione della causa al primo giudice. E cio' anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si adducono nullita' incidenti sul procedimento di primo grado.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte