Sentenza 117/1973 (ECLI:IT:COST:1973:117)
Massima numero 6796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 117/73 E. GIURISDIZIONE - COSTITUZIONE, ART. 111, SECONDO COMMA - SENTENZA E PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA' PERSONALE - RICORSO PER CASSAZIONE PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' - INDEROGABILITA' - NON IMPLICA IL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI MERITO.
SENT. 117/73 E. GIURISDIZIONE - COSTITUZIONE, ART. 111, SECONDO COMMA - SENTENZA E PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA' PERSONALE - RICORSO PER CASSAZIONE PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' - INDEROGABILITA' - NON IMPLICA IL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI MERITO.
Testo
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della legge, sancisce la inderogabilita' del solo ricorso per cassazione, per motivi di legittimita', contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale pronunziati dagli organi ordinari o speciali; non implica, al contrario, il principio del doppio grado di merito.
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della legge, sancisce la inderogabilita' del solo ricorso per cassazione, per motivi di legittimita', contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale pronunziati dagli organi ordinari o speciali; non implica, al contrario, il principio del doppio grado di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte