Sentenza 117/1973 (ECLI:IT:COST:1973:117)
Massima numero 6798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6792  6793  6794  6795  6796  6797


Titolo
SENT. 117/73 G. PROCESSO PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932 (ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517), ART. 6 - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO DI DICHIARARNE LA NULLITA' (EX ARTT. 387 E 185 COD. PROC. PEN.) E DI RINNOVARE O RETTIFICARE DIRETTAMENTE GLI ATTI INVALIDI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - NON VIOLA L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudice e ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione propria di ciascuna fase processuale. Con tale criterio non contrasta la disposizione dell'art. 6 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, volto appunto alla predeterminazione della competenza funzionale in sede di appello contro sentenze di proscioglimento del giudice istruttore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte