Sentenza 118/1973 (ECLI:IT:COST:1973:118)
Massima numero 6799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 118/73. REATI E PENE - APPLICAZIONE DELLA PENA - COD. PEN., ART. 132 CPV. - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - DIMINUZIONE DELLA PENA PER LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INCIDENZA O MENO A SECONDA CHE IL MINIMO DELLA PENA EDITTALE SUPERI O NON QUELLO DELLA SPECIE DI PENA - EVENTUALE TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NELL'APPLICAZIONE PRATICA - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' irrazionale che il potere discrezionale del giudice, nell'applicazione delle pene, trovi un limite nel minimo della specie della sanzione penale stabilito dalla legge, in quanto il legislatore ha escluso il principio della c.d. pena indeterminata; tenuto conto della funzione e del fine anche rieducativo della stessa, la brevita' eccessiva delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalita'. Conseguentemente non e' violato il principio di eguaglianza quando, ritenendo il giudice di dover applicare il minimo edittale, nel caso questo coincida per durata con quello della specie di pena prevista, e di dover concedere anche le attenuanti generiche, quest'ultime non trovino alcuna pratica incidenza. Ne' puo' trarsi argomento in contrario dall'istituto della conversione delle pene pecuniarie in detentive, che ubbidisce ad altre esigenze. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132 cod. pen., sollevata al riguardo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte