Sentenza 119/1973 (ECLI:IT:COST:1973:119)
Massima numero 6800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 119/73. PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ART. 3 - FATTISPECIE CRIMINOSE DIVERSE COLPITE CON LA MEDESIMA SANZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' FRA REATO E PENA - E' RISERVATA AL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' (SALVI I CASI DI IRRAGIONEVOLEZZA) - LATITUDINE DELLA PENA NELLA SPECIE - CONSENTE AL GIUDICE DI PROPORZIONARLA ALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 119/73. PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ART. 3 - FATTISPECIE CRIMINOSE DIVERSE COLPITE CON LA MEDESIMA SANZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' FRA REATO E PENA - E' RISERVATA AL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' (SALVI I CASI DI IRRAGIONEVOLEZZA) - LATITUDINE DELLA PENA NELLA SPECIE - CONSENTE AL GIUDICE DI PROPORZIONARLA ALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non viola il principio di eguaglianza, come conseguenza di un'irragionevole disciplina adottata dal legislatore, il fatto che sia prevista una medesima sanzione per piu' fattispecie criminose (nella specie: quelle elencate dal n. 1 a 8 dell'art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione) in quanto la valutazione della congruita' tra reato e pena e' riservata al legislatore ed e' insindacabile in sede di giurisdizione, salvo i casi di irragionevolezza, inesistente nel caso in esame, poiche' la latitudine della pena tra minimo e massimo consente ampiamente al giudice di proporzionarla alla gravita' della violazione. La questione sollevata al riguardo, in riferimento all'art. 3 Cost., va, percio', dichiarata non fondata.
Non viola il principio di eguaglianza, come conseguenza di un'irragionevole disciplina adottata dal legislatore, il fatto che sia prevista una medesima sanzione per piu' fattispecie criminose (nella specie: quelle elencate dal n. 1 a 8 dell'art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione) in quanto la valutazione della congruita' tra reato e pena e' riservata al legislatore ed e' insindacabile in sede di giurisdizione, salvo i casi di irragionevolezza, inesistente nel caso in esame, poiche' la latitudine della pena tra minimo e massimo consente ampiamente al giudice di proporzionarla alla gravita' della violazione. La questione sollevata al riguardo, in riferimento all'art. 3 Cost., va, percio', dichiarata non fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte