Sentenza 120/1973 (ECLI:IT:COST:1973:120)
Massima numero 6801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6802  6803


Titolo
SENT. 120/73 A. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 18 - INTERPRETAZIONE - GARANTISCE LA LIBERTA' SOTTO L'ASPETTO POSITIVO E SOTTO QUELLO NEGATIVO - LIMITI DERIVANTI DALLA TUTELA DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO E LA TUTELA DI FINI PUBBLICI - LEGITTIMITA'. PROFESSIONI CIVILI - ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA - LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, ART. 12 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ALBO PROVINCIALE PER CHI SVOLGE L'ARTE PRESSO ENTI PUBBLICI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI NON ASSOCIAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto di liberta' di associazione, comprensivo anche di quello di non associazione, incontra come limite il potere dello Stato di imporre a determinate categorie di cittadini l'obbligo di iscrizione ad enti a struttura associativa, quando tali enti siano creati per il raggiungimento e la tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti. Pertanto l'art. 12, l. 4 agosto 1965, n. 1103, che obbliga gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (anche se dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio di libera professione), in possesso di taluni requisiti, all'iscrizione nel corrispondente albo provinciale, non viola l'art. 18 della Costituzione in quanto mira alla salvaguardia degli interessi della categoria ed alla tutela dei cittadini. Cfr.: sentt. n. 69 del 1962 e nn. 11 e 98 del 1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte