Sentenza 120/1973 (ECLI:IT:COST:1973:120)
Massima numero 6802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6801  6803


Titolo
SENT. 120/73 B. PROFESSIONI CIVILI - ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA - LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, ART. 12 - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ALBO PROVINCIALE PER CHI SVOLGE L'ARTE PRESSO ENTI PUBBLICI CHE VIETINO DI ESERCITARE LA MEDESIMA ATTIVITA' FUORI DEGLI ENTI MEDESIMI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LE ALTRE CATEGORIE DI ESERCENTI ATTIVITA' SANITARIA CHE VERSINO IN ANALOGA SITUAZIONE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza che l'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale dei tecnici di radiologia medica sia imposto anche ai soggetti che svolgono tale attivita' alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di esercizio della libera professione. La disparita' di trattamento rispetto agli altri sanitari soggetti (attraverso la iscrizione nei rispettivi albi professionali) alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione, si giustifica infatti stante la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto tale profilo, nei confronti dell'art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte