Sentenza 120/1973 (ECLI:IT:COST:1973:120)
Massima numero 6803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6801  6802


Titolo
SENT. 120/73 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTESTAZIONE SULLA INTERPRETAZIONE DA DARE ALLA NORMA IMPUGNATA - NECESSITA' DI RISOLVERE QUANDO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SIA COMUNQUE INFONDATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ART. 12 LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103.

Testo
Ai fini della soluzione della proposta questione di legittimita' costituzionale, allorche' la questione stessa non abbia comunque fondamento, non e' necessario che la Corte accerti quale delle opposte interpretazioni sostenute dalle parti debba darsi alla norma impugnata. (Specie concernente l'estensione ai tecnici di radiologia medica dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio della libera professione, dell'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale, estensione che innanzi alla Corte si contestava fosse effettivamente prevista dall'impugnato art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte