Sentenza 122/1973 (ECLI:IT:COST:1973:122)
Massima numero 6805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
27/06/1973; Decisione del
27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6806
Titolo
SENT. 122/73 A. CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 122/73 A. CACCIA - REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32 (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO NONOSTANTE LA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI CRIMINOSE, UGUALMENTE GRAVI - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversita', prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come e' costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che e' chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalita', possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 che, per tutte le fattispecie criminose considerate, nonostante la loro diversita', prevede il medesimo trattamento sanzionatorio. Infatti, come e' costante insegnamento della Corte, in materia penale, il legislatore gode di un ampio potere che e' chiamato ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che ritenga opportuni e, nell'ambito di cotesta discrezionalita', possono essere legittimamente indicati i fatti reati e le sanzioni in caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la disciplina normativa che ne emerge non si appalesi chiaramente irrazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte