Sentenza 123/1973 (ECLI:IT:COST:1973:123)
Massima numero 6807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 123/73. PROCESSO PENALE - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - CASI DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 259, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DI DONNA INCINTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO A SEGUITO DI JUS SUPERVENIENS - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilita' di sospendere l'esecuzione del mandato di cattura obbligatorio nei confronti di donna incinta, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, oltre i limiti dell'istanza presentata al giudice, diretta unicamente al conseguimento della liberta' provvisoria nella pendenza dello stato di custodia preventiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte