Sentenza 151/2020 (ECLI:IT:COST:2020:151)
Massima numero 43438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 16/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43439  43440


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Autosufficienza delle argomentazioni addotte dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di autosufficienza delle argomentazioni addotte dal rimettente. Dalla lettura dell'ordinanza le argomentazioni addotte dal rimettente risultano svolte in modo autonomo, non rinviano alle deduzioni dei ricorrenti del giudizio principale, né richiamano passaggi argomentativi da essi svolti negli scritti difensivi, non rilevando come esse, eventualmente, si ispirino o facciano proprio quanto da essi dedotto negli atti depositati nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/04/2017  n. 64  art. 31  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte