Ordinanza 127/1973 (ECLI:IT:COST:1973:127)
Massima numero 6813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  27/06/1973;  Decisione del  27/06/1973
Deposito del 10/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 127/73. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - PROROGA LEGALE DEI RELATIVI CONTRATTI A BENEFICIO DI UNA CATEGORIA DI CONDUTTORI CHE GODANO DI UN LIMITATO REDDITO ANNUALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 26 novembre 1969, n. 833 come modif. dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 - in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui si dispone la proroga delle locazioni, purche' il conduttore od il sub-conduttore ed i componenti della famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 2.500.000. La Corte infatti, con sentenza n. 132 del 1972, ha gia' dichiarato l'illegittimita' delle norme suddette, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute. Ed e' percio' superfluo indagare se l'unicita' del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte