Sentenza 128/1973 (ECLI:IT:COST:1973:128)
Massima numero 6814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 128/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI VECCHIAIA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 6, LETT. A E B; D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488, ARTT. 1 E 5; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 9, 11, 13 - LAVORATORI PENSIONATI ANTERIORMENTE AL PRIMO MAGGIO 1968 - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA COSIDDETTA PENSIONE "RETRIBUTIVA" - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO GIUSTIFICATA DALLA NECESSITA' DI UN PASSAGGIO GRADUALE DAL SISTEMA CONTRIBUTIVO A QUELLO RETRIBUTIVO - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 35, 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 128/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI VECCHIAIA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 6, LETT. A E B; D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488, ARTT. 1 E 5; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 9, 11, 13 - LAVORATORI PENSIONATI ANTERIORMENTE AL PRIMO MAGGIO 1968 - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLA COSIDDETTA PENSIONE "RETRIBUTIVA" - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO GIUSTIFICATA DALLA NECESSITA' DI UN PASSAGGIO GRADUALE DAL SISTEMA CONTRIBUTIVO A QUELLO RETRIBUTIVO - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 35, 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 35. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui le relative norme escludono dal beneficio della cosiddetta pensione retributiva i lavoratori pensionati anteriormente al primo maggio 1968. La diversita' obiettiva di trattamento sussistente tra coloro che abbiano conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia in data anteriore al primo maggio 1968 e coloro che lo abbiano coseguito successivamente, infatti, trova il suo fondamento in una scelta di politica legislativa diretta a realizzare con gradualita' il passaggio, nel sistema pensionistico di vecchiaia, dal criterio contributivo a quello retributivo: e' evidente, al riguardo, che l'attuazione di cotesto disegno non puo' essere compiuta ne' uno actu ne' in un solo momento, richiedendosi, invece, una pluralita' di atti ed una successione di tempi, la cui necessita' tecnica giustifica, e rende quindi ragionevole, la rilevata diversita' di disciplina.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 35. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui le relative norme escludono dal beneficio della cosiddetta pensione retributiva i lavoratori pensionati anteriormente al primo maggio 1968. La diversita' obiettiva di trattamento sussistente tra coloro che abbiano conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia in data anteriore al primo maggio 1968 e coloro che lo abbiano coseguito successivamente, infatti, trova il suo fondamento in una scelta di politica legislativa diretta a realizzare con gradualita' il passaggio, nel sistema pensionistico di vecchiaia, dal criterio contributivo a quello retributivo: e' evidente, al riguardo, che l'attuazione di cotesto disegno non puo' essere compiuta ne' uno actu ne' in un solo momento, richiedendosi, invece, una pluralita' di atti ed una successione di tempi, la cui necessita' tecnica giustifica, e rende quindi ragionevole, la rilevata diversita' di disciplina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte