Sentenza 129/1973 (ECLI:IT:COST:1973:129)
Massima numero 6817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6818  6819  6820


Titolo
SENT. 129/73 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, SECONDO COMMA - POTERE DEI COMUNI DI APPLICARE L'IMPOSTA A CARICO DI COLORO CHE ABBIANO ALIENATO LE AREE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - EFFICACIA RETROATTIVA - INCIDENZA SUL RAPPORTO TRA IMPOSIZIONE E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA - ART. 25, TERZO COMMA: NON SPEZZA IL RAPPORTO TRA IMPOSIZIONE E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con sentenza n. 44 del 1966 la Corte costituzionale, nel decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sull'"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha dichiarato l'incostituzionalita' del solo comma secondo sul rilievo che la facolta' dallo stesso prevista di sottoporre ad imposizione anche coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di riferimento e quella di entrata in vigore della legge dava luogo ad un'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia retroattiva della norma fosse sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato fossero rimasti nella sfera patrimoniale del soggetto; con la stessa sentenza ha, per contro, dichiarata non fondata l'eccezione d'incostituzionalita' del terzo comma dell'art. 25 osservando che nell'ipotesi da esso prevista l'aumento di valore colpito dall'imposta e' esistente nella sfera patrimoniale dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della deliberazione istitutiva dell'imposta straordinaria, ragion per cui il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva non deve in questo caso considerarsi spezzato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte