Sentenza 129/1973 (ECLI:IT:COST:1973:129)
Massima numero 6818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6817  6819  6820


Titolo
SENT. 129/73 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25 - CONTENUTO - POTERI DEI COMUNI - IPOTESI PREVISTE NEL SECONDO E TERZO COMMA - AUTONOMIA DELLE DUE IMPOSIZIONI E DIVERSITA' DEI RISPETTIVI PRESUPPOSTI.

Testo
L'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sull'"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili" dava facolta' a taluni Comuni (comma primo) di retrodatare fino a dieci anni la data di riferimento; riconosceva altresi' la facolta' (comma secondo) di applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la predetta data e quella di entrata in vigore della legge; faceva, infine, obbligo (comma terzo) di assoggettare a imposta straordinaria i soggetti indicati dall'art. 3 intestatari di aree fabbricabili alla data di istituzione del tributo. Dal testo originario dell'art. 25 risulta evidente la completa autonomia delle due imposizioni e la netta distinzione dei rispettivi presupposti ravvisandosi nella prima (comma secondo) l'applicazione retroattiva del tributo all'incremento di valore realizzato con l'alienazione dell'area e sottoponendosi a tassazione, nella seconda ipotesi (comma terzo), il plusvalore verificatosi a favore di quei soggetti che hanno conservato la proprieta' delle aree nel periodo intercorrente tra la data di riferimento fissata ai sensi del primo comma, o tra quella di posteriore acquisto, e la data della deliberazione istitutiva della imposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte