Sentenza 129/1973 (ECLI:IT:COST:1973:129)
Massima numero 6819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/73 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, TERZO COMMA - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN VIA STRAORDINARIA DA PARTE DEI COMUNI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTA' DI RETRODATARE LA DATA DI RIFERIMENTO - NON VIOLA L'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/73 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, TERZO COMMA - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN VIA STRAORDINARIA DA PARTE DEI COMUNI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTA' DI RETRODATARE LA DATA DI RIFERIMENTO - NON VIOLA L'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost., formulata sul rilievo che l'incostituzionalita' riflessa di detta norma deriverebbe dalla dichiarazione d'incostituzionalita' del comma secondo dello stesso articolo pronunciata con precedente sentenza n. 44 del 1966 in quanto (sussistendo una completa autonomia tra le due forme d'imposizione e una netta distinzione d'incostituzionalita' del comma secondo, relativo alla tassazione retroattiva delle alienazioni di aree, non costituisce impedimento all'applicazione dell'imposta in via straordinaria, prevista dal terzo comma per quei Comuni che si siano avvalsi della facolta' ad essi concessa (comma primo) di retrodatare la data di riferimento.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost., formulata sul rilievo che l'incostituzionalita' riflessa di detta norma deriverebbe dalla dichiarazione d'incostituzionalita' del comma secondo dello stesso articolo pronunciata con precedente sentenza n. 44 del 1966 in quanto (sussistendo una completa autonomia tra le due forme d'imposizione e una netta distinzione d'incostituzionalita' del comma secondo, relativo alla tassazione retroattiva delle alienazioni di aree, non costituisce impedimento all'applicazione dell'imposta in via straordinaria, prevista dal terzo comma per quei Comuni che si siano avvalsi della facolta' ad essi concessa (comma primo) di retrodatare la data di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte