Sentenza 129/1973 (ECLI:IT:COST:1973:129)
Massima numero 6820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6817  6818  6819


Titolo
SENT. 129/73 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, TERZO COMMA - NON DETERMINA UNA LIMITATA EFFICACIA DEL SECONDO COMMA GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO - NON E' VIOLATO L'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE - AUTONOMA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, formulata sul rilievo che l'applicazione dello stesso implicherebbe una sia pur limitata efficacia del comma secondo dello stesso articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 44 del 1966, donde la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia nella tonalita' dei suoi effetti; la norma dichiarata costituzionalmente illegittima con l'indicata sentenza ha cessato di avere efficacia, mentre valida e operante permane l'imposizione in via straordinaria di cui al terzo comma essendo essa disgiunta e non presupponendo in alcun modo l'operativita' della norma travolta con la precedente pronuncia d'incostituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136  co. 1

Altri parametri e norme interposte