Sentenza 151/2020 (ECLI:IT:COST:2020:151)
Massima numero 43439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 16/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Verifica delle deduzioni contrarie - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Verifica delle deduzioni contrarie - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sull'impossibilità di esperire interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017. Il rimettente ha chiaramente ravvisato nel tenore letterale della citata disposizione l'impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale e, in effetti, il relativo dettato, nella sua essenzialità e univocità, non si presta a dubbi di sorta. Le deduzioni svolte sul punto dalla difesa statale riguardano il merito della questione, e non già la sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 135 del 2019, n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sull'impossibilità di esperire interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017. Il rimettente ha chiaramente ravvisato nel tenore letterale della citata disposizione l'impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale e, in effetti, il relativo dettato, nella sua essenzialità e univocità, non si presta a dubbi di sorta. Le deduzioni svolte sul punto dalla difesa statale riguardano il merito della questione, e non già la sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 135 del 2019, n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
13/04/2017
n. 64
art. 31
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte