Sentenza 130/1973 (ECLI:IT:COST:1973:130)
Massima numero 6821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6822


Titolo
SENT. 130/73 A. LAVORO - COD.CIV., ART.2751, N. 5 - LIMITE TEMPORALE DEL PRIVILEGIO DEI CREDITI DI RETRIBUZIONE DEI PROFESSIONISTI ED ALTRI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVILEGIATI SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO (EX ART. 66 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153) - DIVERSITA' DELLE DUE POSIZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile "nella parte in cui limita il privilegio dei crediti di retribuzione dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale alle (sole) retribuzioni dovute per l'ultimo anno". Invero, la disparita' di tutela apprestata, in materia, ai professionisti rispetto ai lavoratori subordinati - che, ex art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, godono di privilegio per le retribuzioni senza alcun limite temporale - risulta obiettivamente giustificata dalla diversa intensita' del pregiudizio, rispettivamente, risentito dal lavoratore autonomo e dal lavoratore subordinato, in ipotesi di insolvenza della parte su cui incombe l'obbligo del pagamento del lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte