Sentenza 130/1973 (ECLI:IT:COST:1973:130)
Massima numero 6822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6821


Titolo
SENT. 130/73 B. LAVORO - COD. CIV., ART. 2751, N. 5 - LIMITE TEMPORALE DEL PRIVILEGIO DEI CREDITI DI RETRIBUZIONE DEI PROFESSIONISTI ED ALTRI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 35 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Neppure fondata e' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, nella parte sopraddetta, in riferimento agli artt. 1 e 35 della Costituzione, atteso che tali ultime indicate norme non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore. (v. sent. n. 22 del 1967).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte