Sentenza 131/1973 (ECLI:IT:COST:1973:131)
Massima numero 6823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6824  6825


Titolo
SENT. 131/73 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - GARANTISCE ANCHE LA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - DISCIPLINA LEGISLATIVA IN CONTEMPERAMENTO CON ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - LIMITI.

Testo
E' indubbio che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato. E' pur vero che tale liberta' non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalita' di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come gia' piu' volte riconosciuto da questa Corte (sent. n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non puo' essere mai tale da rendere piu' difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte