Sentenza 131/1973 (ECLI:IT:COST:1973:131)
Massima numero 6823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/73 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - GARANTISCE ANCHE LA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - DISCIPLINA LEGISLATIVA IN CONTEMPERAMENTO CON ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - LIMITI.
SENT. 131/73 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - GARANTISCE ANCHE LA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - DISCIPLINA LEGISLATIVA IN CONTEMPERAMENTO CON ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - LIMITI.
Testo
E' indubbio che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato. E' pur vero che tale liberta' non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalita' di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come gia' piu' volte riconosciuto da questa Corte (sent. n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non puo' essere mai tale da rendere piu' difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.
E' indubbio che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato. E' pur vero che tale liberta' non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalita' di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come gia' piu' volte riconosciuto da questa Corte (sent. n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non puo' essere mai tale da rendere piu' difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte