Sentenza 131/1973 (ECLI:IT:COST:1973:131)
Massima numero 6824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/73 B. AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' AFFINE - LEGGE 5 LUGLIO 1961, N. 641, ART. 15 - PUBBLICITA' MERAMENTE IDEOLOGICA EFFETTUATA, SENZA FINI DI LUCRO, A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI - SOTTOPOSIZIONE AD IMPOSTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, PRIMO COMMA, E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 131/73 B. AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' AFFINE - LEGGE 5 LUGLIO 1961, N. 641, ART. 15 - PUBBLICITA' MERAMENTE IDEOLOGICA EFFETTUATA, SENZA FINI DI LUCRO, A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI - SOTTOPOSIZIONE AD IMPOSTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, PRIMO COMMA, E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicita' affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attivita' - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacita' contributiva, perche' non e' dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende piu' difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicita' affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attivita' - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacita' contributiva, perche' non e' dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende piu' difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte