Sentenza 131/1973 (ECLI:IT:COST:1973:131)
Massima numero 6825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/73 C. AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' AFFINE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639, ART. 15 - ASSOGGETTA AD IMPOSTA ANCHE LE FORME DI PUBBLICITA' IDEOLOGICA, EFFETTUATA, A CURA DIRETTA DEGLI INTERESSATI, SENZA MOTIVI DI LUCRO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE A QUELLA DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1961.
SENT. 131/73 C. AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' AFFINE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639, ART. 15 - ASSOGGETTA AD IMPOSTA ANCHE LE FORME DI PUBBLICITA' IDEOLOGICA, EFFETTUATA, A CURA DIRETTA DEGLI INTERESSATI, SENZA MOTIVI DI LUCRO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE A QUELLA DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1961.
Testo
L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicita' ideologica effettuate a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro, contrasta con gli artt. 53, primo comma e 21 della Costituzione, per le stesse ragioni indicate sub massima B, e la relativa dichiarazione di illegittimita' costituzionale va pronunciata conseguenzialmente ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, N. 641.
L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicita' ideologica effettuate a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro, contrasta con gli artt. 53, primo comma e 21 della Costituzione, per le stesse ragioni indicate sub massima B, e la relativa dichiarazione di illegittimita' costituzionale va pronunciata conseguenzialmente ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, N. 641.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27