Sentenza 132/1973 (ECLI:IT:COST:1973:132)
Massima numero 6826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 132/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - ATTIVITA' SVOLTA DAL PRETORE IN SEDE DI VIDIMAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI - NATURA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 5 LUGLIO 1961, N. 641, ART. 2, ULTIMO COMMA (PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AFFINE).
SENT. 132/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - ATTIVITA' SVOLTA DAL PRETORE IN SEDE DI VIDIMAZIONE DI INGIUNZIONI FISCALI - NATURA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 5 LUGLIO 1961, N. 641, ART. 2, ULTIMO COMMA (PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AFFINE).
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte dal Pretore di Recanati perche' sollevate in sede di vidimazione di ingiunzioni fiscali. Invero e' pacifico, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto di esecutorieta' alla ingiunzione fiscale non e' giurisdizionale ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis, caratteristico dei procedimenti di riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639). E' soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase giurisdizionale, ed e' pertanto in quella sede che avrebbero potuto essere sollevate dal giudice questioni di legittimita' costituzionale, giacche' nella prima fase, quella amministrativa, mancano i presupposti richiesti all'uopo dal sistema. (Sent. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972).
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte dal Pretore di Recanati perche' sollevate in sede di vidimazione di ingiunzioni fiscali. Invero e' pacifico, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto di esecutorieta' alla ingiunzione fiscale non e' giurisdizionale ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis, caratteristico dei procedimenti di riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639). E' soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase giurisdizionale, ed e' pertanto in quella sede che avrebbero potuto essere sollevate dal giudice questioni di legittimita' costituzionale, giacche' nella prima fase, quella amministrativa, mancano i presupposti richiesti all'uopo dal sistema. (Sent. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23