Sentenza 133/1973 (ECLI:IT:COST:1973:133)
Massima numero 6827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6828  6829  6830  6831  6832


Titolo
SENT. 133/73 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 303, PRIMO COMMA, E 304 BIS - ESCUSSIONE DEI TESTIMONI - ASSISTENZA DEL PUBBLICO MINISTERO ED ESCLUSIONE DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 303, primo comma, e 304 bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui detti articoli escludono la presenza del difensore dell'imputato durante l'escussione dei testi in sede istruttoria, a differenza del P.M. che invece puo' assistervi, sono state gia' esaminate, e riconosciute prive di fondamento, nella sentenza n. 63 del 13 aprile 1972. In mancanza di argomenti che possano indurre a soluzione diversa, vanno percio' dichiarate manifestamente infondate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte