Sentenza 133/1973 (ECLI:IT:COST:1973:133)
Massima numero 6829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/73 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - VALIDITA' DEGLI ATTI NEL CASO DI TRASFORMAZIONE IN ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 394 (IN RIFERIMENTO ALLE INNOVAZIONI APPORTATE ALL'ART. 389) - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).
SENT. 133/73 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - VALIDITA' DEGLI ATTI NEL CASO DI TRASFORMAZIONE IN ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 394 (IN RIFERIMENTO ALLE INNOVAZIONI APPORTATE ALL'ART. 389) - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 394 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.,, non e' fondata, dovendosi interpretare detto articolo nel senso che conservano validita' tutti gli atti compiuti in sede di istruttoria sommaria nel caso di formalizzazione d'ufficio, se disposta nei limiti delle attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno partecipato, in quanto tale disciplina di continuita' del procedimento istruttorio non viola il principio del giudice naturale. Spettera', peraltro, ai giudici del merito stabilire se e quali norme siano volte a disciplinare la validita' o meno degli atti compiuti dal P.M. nei singoli casi previsti dai primi tre commi dell'art. 389 c.p.p. (nuovo testo).
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 394 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.,, non e' fondata, dovendosi interpretare detto articolo nel senso che conservano validita' tutti gli atti compiuti in sede di istruttoria sommaria nel caso di formalizzazione d'ufficio, se disposta nei limiti delle attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno partecipato, in quanto tale disciplina di continuita' del procedimento istruttorio non viola il principio del giudice naturale. Spettera', peraltro, ai giudici del merito stabilire se e quali norme siano volte a disciplinare la validita' o meno degli atti compiuti dal P.M. nei singoli casi previsti dai primi tre commi dell'art. 389 c.p.p. (nuovo testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte