Sentenza 133/1973 (ECLI:IT:COST:1973:133)
Massima numero 6830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6827  6828  6829  6831  6832


Titolo
SENT. 133/73 D. LEGGI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI - D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 66 (RATIFICATO CON LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 32) - SUA PROMULGAZIONE DA PARTE DEL CAPO DELLO STATO SENZA LA PREVIA SANZIONE - PRESENTAZIONE ALLA CAMERA PER LA RATIFICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA DISP. TRANS. XV DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AL D.L.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151, E AL D.L.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nell'ordinamento costituzionale provvisorio, con l'entrata in vigore della Costituzione e fino alla riunione del Parlamento, mentre il potere legislativo (art. 3 D.L.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98) tranne le materia riservate all'Assemblea costituente, restava delegato al Governo (gia' investitone dal D.L.Lgt. 25 giugno 1944 n. 151, convertito in legge dalla XV disp. trans. della Costituzione), il Capo provvisorio dello Stato (le cui attribuzioni, secondo l'art. 5 dello stesso D.L.Lgt. n. 98 del 1946, dovevano essere regolate "dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili") non sanziono' piu', come nel periodo precedente, ma si limito' a promulgare gli emanati decreti. Tale prassi innovativa del procedimento legislativo, affermatasi in base alla I disposizione transitoria - per la quale il Capo provvisorio dello Stato esercitava le attribuzioni di Presidente della Repubblica, assumendone il titolo - deve ritenersi razionalmente ispirata a fedele osservanza della Costituzione. Percio' il decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione), emanato in tale periodo, non puo' dirsi in contrasto, in relazione ai citati decreti nn. 151 del 1944 e 98 del 1946, con la XV disp. transit. della Costituzione perche' non reca la sanzione del Capo provvisorio dello Stato. E conseguentemente neppure puo' ritenersi illegittima, per tale motivo, la ratifica dello stesso decreto (in base all'art. 6 del D.L.Lgt. n. 98 del 1946) con la legge 5 gennaio 1953, n.32.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 87

Altri parametri e norme interposte

decreto legge luogotenenziale  25/06/1944  n. 151  art. 4  

decreto legislativo luogotenenziale  16/03/1946  n. 151  art. 3  

decreto legislativo luogotenenziale  16/03/1946  n. 151  art. 5  

decreto legislativo luogotenenziale  16/03/1946  n. 151  art. 6