Sentenza 151/2020 (ECLI:IT:COST:2020:151)
Massima numero 43440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 16/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43438  43439


Titolo
Istruzione - Scuole italiane all'estero - Affidamento degli insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano - Procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti - Requisiti - Residenza da almeno un anno nel paese ospitante - Denunciata violazione dei principi del pubblico concorso e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-ter, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, che prevede, come requisito per l'affidamento da parte delle scuole italiane all'estero dei previsti insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato debba essere «residente nel paese ospitante da almeno un anno». Nell'ambito e in funzione del complessivo disegno di revisione della disciplina del reclutamento dei docenti con contratto "locale" da parte delle scuole italiane all'estero, il d.lgs. citato ha ampliato tale canale, estendendo la possibilità del conferimento, oltre che al personale straniero, anche a quello italiano, in un'ottica di riduzione del personale scolastico di ruolo assegnabile per l'espletamento dell'insegnamento presso le scuole statali all'estero, con riduzione della correlata spesa (per effetto dell'applicazione ai docenti assunti con contratto locale di trattamenti retributivi meno onerosi). In tale prospettiva il censurato requisito costituisce uno strumento flessibile per ciascuna scuola italiana all'estero ed è volto a soddisfare il fabbisogno di personale docente in funzione di specifiche esigenze locali; esso concorre, altresì, a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione.

Sono legittime disposizioni che prevedono specificamente il requisito della residenza per l'accesso a concorsi ovvero a determinate attività di rilievo pubblico, allorché il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili, o almeno non attuabili con identico risultato. (Precedenti citati: ordinanza n. 33 del 1988; sentenze n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961 e n. 15 del 1960).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/04/2017  n. 64  art. 31  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte