Sentenza 133/1973 (ECLI:IT:COST:1973:133)
Massima numero 6832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
28/06/1973; Decisione del
28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/73 F. DIRITTI DI LIBERTA' - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITE NEI DIRITTI CONCORRENTI E NELLA TUTELA DI ALTRI BENI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI - FATTISPECIE - COSTITUZIONE, ARTT. 21 E 16.
SENT. 133/73 F. DIRITTI DI LIBERTA' - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITE NEI DIRITTI CONCORRENTI E NELLA TUTELA DI ALTRI BENI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI - FATTISPECIE - COSTITUZIONE, ARTT. 21 E 16.
Testo
Il fatto che il legislatore non abbia considerato come attenuante del reato di ostacolo o di impedimento alla libera circolazione l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero non e' censurabile in sede di legittimita' costituzionale, in quanto tale diritto, al pari di ogni altro, trova il proprio limite nei diritti concorrenti (liberta' di circolazione) ed, in generale, nell'esigenza di tutelare interessi a loro volta protetti dalla Costituzione. La valutazione del contemperamento di tali interessi rientra nell'insindacabile discrezionalita' del legislatore (v. sent. n.114/1970). La questione, sollevata al riguardo, nei confronti del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione) in riferimento all'art. 21 Cost. non e', pertanto, fondata. - S. nn. 1/1956, 120/1957, 121/1957.
Il fatto che il legislatore non abbia considerato come attenuante del reato di ostacolo o di impedimento alla libera circolazione l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero non e' censurabile in sede di legittimita' costituzionale, in quanto tale diritto, al pari di ogni altro, trova il proprio limite nei diritti concorrenti (liberta' di circolazione) ed, in generale, nell'esigenza di tutelare interessi a loro volta protetti dalla Costituzione. La valutazione del contemperamento di tali interessi rientra nell'insindacabile discrezionalita' del legislatore (v. sent. n.114/1970). La questione, sollevata al riguardo, nei confronti del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione) in riferimento all'art. 21 Cost. non e', pertanto, fondata. - S. nn. 1/1956, 120/1957, 121/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte