Sentenza 134/1973 (ECLI:IT:COST:1973:134)
Massima numero 6833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 134/73. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 199, SECONDO COMMA - ASSICURAZIONE DEI COMMESSI VIAGGIATORI E DEI PIAZZISTI CHE, LEGATI DA RAPPORTO IMPIEGATIZIO, SI AVVALGONO OCCASIONALMENTE DI VEICOLI A MOTORE DA LORO STESSI CONDOTTI - SOSPENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA FINO AL 1 GENNAIO 1966 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In virtu' della norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'inclusione dei commessi viaggiatori e piazzisti, che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, tra le persone cui si estende la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, inclusione prevista dall'art. 4 dello stesso testo unico, e in precedenza dagli artt. 1 e 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, in relaz. all'art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, ha effetto dal 1 gennaio 1966. La sospensione di tutela assicurativa, in tal modo disposta, crea una non giustificata disparita' di trattamento fra i suddetti commessi viaggiatori e piazzisti e tutti gli altri lavoratori dipendenti, eppertanto l'indicato art. 199, in parte qua, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Nello stesso senso, sulla medesima norma, riguardo agli agenti delle imposte di consumo: sent. n. 152 del 1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte