Sentenza 135/1973 (ECLI:IT:COST:1973:135)
Massima numero 6834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 135/73. LOTTO PUBBLICO - OMESSO VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEL RICEVITORE - CONFIGURAZIONE DEL REATO DI PECULATO - R.D.L. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, ART. 86, TERZO COMMA - SANZIONI PENALI - IDENTITA' CON QUELLE PREVISTE PER IL COMUNE PECULATORE DALL'ART. 314 DEL COD. PENALE - ASSUNTA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il configurare come reato di peculato, anche a fini sanzionatori, l'omesso versamento delle riscossioni, entro il giovedi', delle somme relative alla settimana precedente nei confronti del ricevitore del lotto pubblico, non costituisce violazione del principio di eguaglianza in quanto, conformemente a quanto ritenuto (con orientamento senz'altro da condividere) dalla Corte di Cassazione, tale norma va interpretata nel senso che il reato non si realizza finche' alla omissione del versamento non si accompagni l'appropriazione o la distrazione della somma. Percio' l'art. 86, terzo comma, R.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933 convertito in l. 5 giugno 1939, n. 973, (che solo nella sua dizione meramente letterale cosi' dispone) non viola l'art. 3 Cost., non sussistendo diversita' di disciplina, se rettamente interpretato, rispetto al comune reato di peculato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte