Sentenza 136/1973 (ECLI:IT:COST:1973:136)
Massima numero 6835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  28/06/1973;  Decisione del  28/06/1973
Deposito del 16/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6836


Titolo
SENT. 136/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 156, ART. 2, PRIMO COMMA - RAPPORTO DI IMPIEGO VENUTO MENO PER RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2119 DEL COD. CIVILE - ESCLUSIONE DEL PREMIO DI FEDELTA' PER L'ISCRITTO AL FONDO DI PREVIDENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - IL PREMIO NON COSTITUISCE PARTE DELLA RETRIBUZIONE NE' INTEGRA, ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, L'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo) nella parte in cui esclude che il premio di fedelta' spetti all'iscritto al fondo di previdenza, qualora il rapporto di impiego venga meno per recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del codice civile: il premio di fedelta', infatti, non puo' considerarsi retribuzione in senso stretto, o comunque parte della retribuzione che, ai fini previdenziali venga ad integrazione dell'indennita' di anzianita' o al pari di questa corrisposta all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte